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DOMANDE FREQUENTI LAVORATORI STAGIONALI
 

L'ingresso per lavoro stagionale è consentito a tutti gli stranieri a prescindere dallo Stato di provenienza?


In quale settore è possibile assumere lavoratori stagionali?


Quale procedura viene seguita per l'ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale?


Come si presenta la domanda per l'assunzione di lavoratori stagionali? Chi può presentare le domande via internet?


Cosa si intende per richiesta cumulativa di lavoratori stagionali?


E' possibile per il lavoratore stagionale cambiare datore di lavoro?


E' prevista una corsia preferenziale per gli stranieri che hanno già svolto attività lavorativa stagionale in Italia?


E' possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale?


E' possibile usufruire della conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale quando l'attestazione sulla disponibilità della quota perviene a permesso di soggiorno scaduto?


E' possibile, dopo la pubblicazione dell'annuale decreto flussi, inviare nei confronti dello stesso lavoratore extracomunitario sia la domanda di conversione del permesso di soggiorno che la domanda di nulla osta al lavoro stagionale?


Che cos'è il permesso pluriennale per lavoro stagionale?





L'ingresso per lavoro stagionale è consentito a tutti gli stranieri a prescindere dallo Stato di provenienza?

No, il decreto flussi per il 2007, analogamente a quello degli anni passati, ha previsto che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato a carattere stagionale solo i lavoratori provenienti da Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina, nonché dai Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Possono, altresì, entrare in Italia per lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2004, 2005 o 2006.





In quale settore è possibile assumere lavoratori stagionali?

In base al decreto flussi per il 2007 i lavoratori extracomunitari stagionali possono essere assunti dall’estero al fine di soddisfare esigenze di carattere stagionale nei settori turistico-alberghiero   ed agricolo.

L’assunzione dall’estero di lavoratori extracomunitari stagionali non è, pertanto, possibile nell’ambito di tutti i settori produttivi (al contrario di ciò che avviene per i lavoratori già residenti in Italia), ma soltanto nei settori agricolo, turistico ed alberghiero che applicano uno dei contratti indicati nell’apposito elenco consultabile sul sito di questo Ministero (voce modulistica dello Sportello Unico Immigrazione) o su quello del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it/> voce Sportello Unico Immigrazione).

Non è, pertanto, ad esempio possibile assumere dall’estero, per esigenze di carattere stagionale, una colf o una badante.    





Quale procedura viene seguita per l'ingresso di lavoratori subordinatI a carattere stagionale?

La procedura è analoga a quella prevista per l’ingresso di lavoratori subordinati. Il nulla osta deve, però, essere rilasciata dallo Sportello Unico entro 20 giorni dalla presentazione della domanda ed ha una validità minima di 20 giorni e massima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La domanda va presentata dopo la pubblicazione annuale del decreto di programmazione dei flussi di ingresso (o degli ulteriori decreti che potrebbero essere emanati durante l’anno per far fronte alle esigenze del settore).

Per le attività stagionali le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.    





Come si presenta la domanda per l’assunzione di lavoratori stagionali? Chi può presentare le domande via internet?  

I datori di lavoro possono presentare le domande per l’assunzione di lavoratori stagionali secondo due diverse modalità, ovvero:

  • con il supporto delle Associazioni di categoria che assisteranno il datore di lavoro in tutta la procedura presentando la domanda direttamente attraverso Internet;

  • in modo diretto, presentando una domanda individuale sul modulo 07-STAG scaricabile dal sito internet di questo Ministero (voce modulistica dello Sportello Unico Immigrazione) o da quello del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it/> voce Sportello Unico Immigrazione). La domanda va inviata con raccomandata semplice al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per l’acquisizione e il controllo dei dati e il trasferimento telematico agli uffici per i nulla osta di competenza. La busta dovrà contenere, oltre al modulo di domanda, anche la fotocopia dei documenti di riconoscimento del lavoratore e del datore di lavoro.

Le domande via internet possono, pertanto, essere presentate solo dalle Associazioni di categoria preventivamente registratesi sul sito internet del Ministero dell’Interno, secondo le modalità già seguite nel 2006. Per avere ulteriori istruzioni è possibile contattare l’help desk del sistema SUI (tel. n. 06/46527119 - 46527120-46527121 e-mail utg.sui@interno.it).





Cosa si intende per richiesta cumulativa di lavoratori stagionali?

Più datori di lavoro che intendono impiegare lo stesso lavoratore possono presentare contestualmente richiesta cumulativa di nulla osta al lavoro, sempre nel rispetto del periodo massimo di lavoro previsto per la stagione (nove mesi).

In tal caso verrà rilasciato un unico nulla osta al lavoro che verrà consegnato a ciascuno dei datori di lavoro.
Il lavoratore straniero stagionale potrà quindi svolgere nella stagione più lavori successivi nei limiti minimi e massimi previsti per il lavoro stagionale.    





E' possibile per il lavoratore stagionale cambiare datore di lavoro?

Si, anche nel caso in cui non vi sia stata una richiesta cumulativa è possibile, nell’ambito del periodo di validità del permesso di soggiorno, a richiesta di datori di lavoro diversi ottenere il rilascio di ulteriori nulla osta al lavoro stagionale.

Nell’arco massimo dei nove mesi è, in pratica, possibile variare il datore di lavoro purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.

Il lavoratore potrebbe, ad esempio passare dall'impiego presso un'impresa agricola a quello presso un'azienda alberghiera e poi ancora a quello presso altra azienda agricola di diverso tipo.

In nessun caso tuttavia il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale può essere rinnovato.Salvo i casi in cui è possibile la conversione , pertanto, il lavoratore straniero dovrà alla scadenza di tale permesso di soggiorno rientrare necessariamente in patria.    





È prevista una corsia preferenziale per gli stranieri che hanno già svolto attività lavorativa stagionale in italia?  

Si, i lavoratori stranieri che hanno già svolto l’anno precedente un lavoro stagionale in Italia e che rispettando le condizioni indicate sono rientrati nel Paese di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, hanno l’anno successivo diritto di precedenza sugli altri lavoratori stranieri del loro stesso Paese che non abbiamo mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Tale diritto di precedenza può essere fatto valere presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, o anche nell’ambito delle richieste senza indicazione nominativa.    





E' possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale?
  

Si, a partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero cui viene offerto un lavoro a tempo determinato o indeterminato può richiedere allo Sportello Unico un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, purché rientri nel limite delle quote annualmente stabilite per l’ingresso in Italia di lavoratori subordinati extraUE.

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è possibile solo se il permesso non è ancora scaduto. 
La richiesta di conversione dovrà essere presentata dal lavoratore, in alternativa, allo Sportello Unico della Prefettura:

  • della provincia di residenza del datore di lavoro;
     
  • della provincia ove ha sede legale l'impresa; ·  
         
  • della provincia ove avrà luogo la prestazione dell'attività lavorativa.

La domanda, volta a verificare la sussistenza di una quota per lavoro subordinato, redatta sul modello V (del quale va compilato il riquadro B), può essere inoltrata allo Sportello Unico solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi con cui viene fissata la quota massima di ingressi autorizzabili per esigenze a carattere non stagionale (decreto non ancora adottato per l’anno 2007).

Alla domanda si deve allegare:

a) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;

b) contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale redatta sul modello Q. Se il contratto proposto è a tempo parziale lo stesso non potrà prevedere un orario inferiore alle 20 ore settimanali  e una retribuzione inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato. Qualora si intenda stipulare un contratto di lavoro subordinato domestico, la retribuzione non può comunque essere inferiore all’importo previsto per l’assegno sociale pari, per l’anno 2007, ad € 389,36;

c)   copia di valido documento d’identità del datore di lavoro;

d) copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d’ingresso per lavoro stagionale e timbro d’uscita dal territorio nazionale.  

Nell'ipotesi in cui la Direzione Provinciale del Lavoro accerta che non sussiste la disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione al cittadino straniero.

Nel caso di sussistenza della quota, invece, il cittadino straniero, viene convocato presso lo Sportello Unico  per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. Il lavoratore non sarà, pertanto, tenuto a rientrare in patria ed a richiedere alla rappresentanza diplomatico –consolare il rilascio di un nuovo visto di ingresso.    





E' possibile usufruire della conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale quando l’attestazione sulla disponibilità della quota perviene a permesso di soggiorno scaduto?  

Si, è possibile in quanto ciò che è rilevante è che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale fosse in corso di validità.

Considerato che potrebbero passare diversi mesi prima di avere una risposta sulla disponibilità della quota, è utile conservare copia della richiesta formale di conversione del permesso di soggiorno già inoltrata allo sportello unico, nonché la ricevuta di ritorno della raccomandata timbrata dallo sportello stesso.    





È possibile, dopo la pubblicazione dell'annuale decreto flussi, inviare nei confronti dello stesso lavoratore extracomunitario sia la domanda di conversione del permesso di soggiorno che la domanda di nulla osta al lavoro stagionale?  

Si, nulla esclude che oltre alla domanda di conversione possa essere inviata anche la richiesta di nulla osta al lavoro per motivi di lavoro stagionale (Mod 07-STAG).

Qualora, però,  fosse preventivamente concesso il nulla osta per lavoro stagionale e fosse rilasciato il permesso di soggiorno per tale motivo, la domanda di conversione non potrebbe più trovare accoglimento, essendo venuto meno l’originario titolo da convertire.  





Che cos’è il permesso pluriennale per lavoro stagionale?  

Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.

La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore che ha prestato  per due anni di seguito lavoro stagionale, attestato dalla esibizione del passaporto o altro documento da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

Anche il rilascio di tale nullaosta avviene nei limiti delle quote di ingresso annualmente stabilite per lavoro stagionale.

La domanda può, pertanto, essere presentata solo dopo l’emanazione del decreto flussi.

Il nullaosta pluriennale deve contenere l’indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni, validità che
- trattandosi di impieghi ripetitivi- dovrà necessariamente corrispondere a quella del permesso di soggiorno stagionale di cui si è usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti.

Sulla base del nullaosta pluriennale viene rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non esonera però lo stranero dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall’autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario.

Ogni anno, quindi, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro.
Il permesso di soggiorno stagionale triennale è immediatamente revocato se lo straniero si trattiene sul territorio nazionale dopo la scadenza dell’annuale contratto di soggiorno.