COMITATO MINORI STRANIERI
Disposizioni attuative dei compiti attribuiti
al comitato minori stranieri in merito
ai minori non accompagnati
presenti sul territorio
IL DPCM 535/99 ha attribuito al Comitato per i Minori Stranieri diversi compiti, per l'espletamento dei quali vengono qui di seguito delineate le linee guida di intervento e le correlate disposizioni attuative in vigore dalla data di approvazione del presente documento. Inoltre, viene ridefinita la modulistica da inviare agli Enti interessati al fenomeno per l'espletamento dei compiti di relativa competenza.
- Accertamento dello status di non accompagnato
- Segnalazione ai fini del censimento
- Segnalazione ai fini della vigilanza sulle modalità di soggiorno del minore
- Segnalazione ai fini dell'avvio delle indagini familiari e dell'organizzazione del rimpatrio assistito
1. Accertamento dello status di non accompagnato
Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art.1, comma 2, DPCM 535/99).
Oltre al fatto di avere una cittadinanza diversa da quella italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea, la figura del minore straniero non accompagnato si caratterizza per altri tre elementi:
a) non è un richiedente asilo;
b) è un non accompagnato;
c) è un minorenne.
Rispetto al punto a) non sembrano esserci rischi di incomprensione, visto che le disposizioni in materia di asilo sono state ridefinite dal Capo II della Legge 30 luglio 2002, n.189.
Tuttavia, il Comitato ritiene che sia necessario che gli operatori che entrano in contatto con i minori non accompagnati li rendano adeguatamente edotti (anche attraverso l'ausilio di personale specializzato) sul loro eventuale diritto di chiedere asilo in Italia.
Per tale motivo il Comitato si avvale dell'ACNUR in qualità di membro del Comitato stesso.
Comunque, al fine di verificare se il minore sia stato realmente messo in tali condizioni, si richiede che tale informazione sia contenuta nella attestazione relativa all'art.7, comma 2, DPCM 535/99 (vedi Scheda D).
Il minore che ha ricevuto il diniego alla sua domanda di asilo, rientra di diritto nelle competenze del Comitato.
Un ulteriore strumento di verifica sarà il confronto tra le banche dati del Comitato e quelle presso altre amministrazioni.
Per quanto riguarda il punto b), l'art.2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99 assegna al Comitato il compito di accertare lo status di non accompagnato. Tale accertamento avviene in base alla documentazione ad esso pervenuta dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPCM 535/99 (vedi scheda A - formato.doc - 52k / formato.pdf - 58k).
Non è, quindi, di competenza del Comitato, in quanto "accompagnato", il minore che risulta presente con i propri genitori, o affidato ad un parente entro il terzo grado, sempre che sussistano e siano documentalmente provati i seguenti presupposti:
- l'esatta identità del minore straniero;
- il legame di parentela tra il minore e i presunti genitori o i parenti affidatari;
- il regolare soggiorno dei genitori o degli affidatari stranieri;
- nel caso degli affidatari stranieri, il provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile (giudice tutelare o Tribunale per i minorenni) di affido del minore ai sensi della Legge 184/83 e successive modificazioni.
In tal caso, i responsabili per il minore saranno i genitori o gli affidatari, i quali dovranno rispondere del loro operato agli organi competenti, quali il Tribunale per i minorenni.
Come previsto dall'art. 31 del Dlgs 286/98, nel caso di minori stranieri che risultano "accompagnati", fino al quattordicesimo anno di età verranno iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori o degli affidatari stranieri. Invece, ai minori con più di quattordici anni di età, le Questure rilasciano un permesso di soggiorno "per motivi familiari" valido fino al compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale tale permesso potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per "studio", "accesso al lavoro", "lavoro subordinato" o "autonomo".
Sono invece di competenza del Comitato, i minori affidati ai servizi sociali dei Comuni o a connazionali, in base alla Legge 184/83. Infatti, in questi casi, in applicazione del principio riconosciuto dalle convenzioni internazionali, si ritiene prioritario comunque garantire al minore il diritto all'unità familiare.
Ovviamente, il Comitato terrà conto di questa particolare tipologia di minore non accompagnato al momento del raggiungimento della maggiore età, così come previsto dall'art.32, comma 1, del Dlgs 286/98.
In questo caso, le Questure rilasceranno un permesso di soggiorno "per minore età". Copia del permesso di soggiorno deve essere inviata al Comitato per adempiere ai compiti previsti dal comma 1, art.5, del DPCM 535/99.
Il punto c) invece rimanda al problema più specifico dell'identificazione. L'art.5, comma 3, del DPCM 535/99, stabilisce che "l'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore".
Proprio per una maggiore tutela del minore, e per permettere al Comitato di adempiere ai compiti ad esso attribuiti, si ritiene che le autorità competenti debbano adoperarsi affinché l'identificazione avvenga nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido (come ad esempio il passaporto) nel quale viene specificato solo l'anno di nascita, è buona prassi attribuire al minore come data di nascita il 31 dicembre dell'anno riportato nel documento.
L'art.6, comma 4, del Dlgs 286/98 prevede che, se vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
Comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano dubbi circa l'effettiva cittadinanza e l'età biologica, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del minore, ed in caso di persistenza dell'incertezza, va' garantito il beneficio del dubbio.
Le indagini familiari possono essere un utile supporto per una verifica dell'identificazione del minore, e per l'attendibilità e validità dei documenti presentati dal minore al momento dell'identificazione.
E' comunque buona prassi generale che tutti coloro che entrano in contatto con il minore straniero non accompagnato si sforzino di fornire, il più rapidamente possibile, al Comitato tutte le informazioni utili per definire se si tratti realmente di minore non accompagnato.
Inoltre, come sottolineato dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997, "le informazioni sull'identità e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età.
Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di ricongiungimento con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo" (art.3, comma 1).
E' quindi opportuno che nelle segnalazioni inviate al Comitato, in base all'art.5, comma 1 del DPCM 535/99, sia dettagliatamente fornita la documentazione relativa alle modalità utilizzate per l'accertamento dell'identità del minore.
2. Segnalazione ai fini del censimento
Come da DPCM 535/99, al fine di permettere al Comitato di adempiere al compito di provvedere "al censimento dei minori presenti non accompagnati" (comma 2, art.2, lettera i), "I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a consentirne la riservatezza.
La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze"(comma 1, art.5).
Tale segnalazione "non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini"(comma 1, art.5).
La segnalazione al Comitato deve avvenire attraverso l'utilizzo della Scheda A, comprendente tre sezioni:
- dati personali;
- identificazione;
- misure adottate.
3. Segnalazione ai fini della vigilanza sulle modalità di soggiorno del minore
"Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati (…) in conformità alle previsioni della 'Convenzione sui diritti del fanciullo' fatta a New York il 20 novembre 1989 (…)". A tale fine "il Comitato vigila sulle modalità di soggiorno dei minori (…)" (art.2, comma 1 e comma 2 lettera a), DPCM 535/99). "Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente"(art.5, comma 1, DPCM 535/99).
Il soggiorno del minore non accompagnato deve essere inteso prioritariamente come un soggiorno temporaneo, per il tempo necessario per l'espletamento delle indagini familiari, in vista di un possibile ricongiungimento coi propri familiari.
Anche in considerazione di tale aspetto, si ritiene che, allo stato attuale, le modalità di soggiorno debbono rispondere a quanto previsto in materia dalla Convenzione dei diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991, n.176. In particolare, si ritiene che il minore non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione, di far uso della propria lingua d'origine. Inoltre, deve essere riconosciuto al minore il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e alle altre attività ricreative proprie della sua età.
E' comunque buona prassi che già nei primi colloqui con i minori non accompagnati, si tenti di verificare se i minori siano coinvolti in situazioni particolari che necessitano di una specifica tutela.
E' questo il caso dei minori vittima di tratta, di grave sfruttamento, di abuso sessuale, ecc. In tutte queste situazioni, il Comitato, se adeguatamente informato, si impegna ad attivare una procedura d'urgenza a tutela del minore, in raccordo con le istituzioni specificatamente preposte (Tribunale per i minorenni, giudice tutelare, forze dell'ordine, servizi territoriali, ecc.).
La segnalazione al Comitato deve avvenire attraverso l'utilizzo della Scheda B.
4. Segnalazione ai fini dell'avvio delle indagini familiari e dell'organizzazione del rimpatrio assistito
Tra le prime informazioni da ottenere nel corso dei primi colloqui con i minori non accompagnati, vi sono quelle relative al rintraccio dei familiari nel Paese di origine o in un paese terzo.
Al fine di facilitare tale intervento è opportuno acquisire indicazioni dettagliate, così come indicate nella Scheda C.
Sulla base delle indagini familiari, poi, il Comitato "in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e garanzia del diritto all'unità familiare (…) il provvedimento di cui all'art. 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati" (DPCM 535/99 art. 2, comma 2, lettera g). Inoltre, "Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna, cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito" (art.7, comma 3, DPCM 535/99).
"Per 'rimpatrio assistito si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese di origine (…)." (comma 4, art.1, DPCM 535/99).
La segnalazione al Comitato deve avvenire attraverso l'utilizzo della scheda D.