COMITATO PER I MINORI STRANIERI
COMPOSIZIONE
Il Comitato per i minori stranieri è un organo interministeriale composto da nove rappresentanti.
Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale.
Presidente: Rappresentante
Ministero della Solidarietà Sociale
Componenti: Rappresentante
Ministero degli Affari Esteri
Rappresentante
Ministero di Giustizia
Rappresentante
Ministero dell'Interno
Rappresentante
Unione province italiane
Rappresentante
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Rappresentante
ACNUR – Roma
Rappresentante
Organizzazione rappresentativa dell'associazionismo operante nel settore dei problemi della famiglia.
COMPITI
Il D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n.535, "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2- bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286", stabilisce i compiti del Comitato.
Per i minori non accompagnati: - vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
- coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
- accerta lo status del minore non accompagnato;
- svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori;
- adotta il provvedimento di rimpatrio assistito;
- provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati.
Linee Guida 2003
Per i minori accolti:
- delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
- provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici;
- definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.
Programmi solidaristici di accoglienza temporanea per minori stranieri