PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
Con il
D.Lgs. n. 3 dell’8 gennaio 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Il nuovo decreto, riscrivendo completamente l’articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, sostituisce all’attuale carta di soggiorno il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e, attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 9 bis), regola la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri già titolari di carta di soggiorno (ogni riferimento contenuto nella normativa previgente alla carta di soggiorno si intende fatto al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
Condizioni per il rilascio
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni (contro i sei previsti finora), di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari per il 2007 ad € 5.061,68).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese).
In tal caso è necessario dimostrare anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Per i documenti e le modalità di presentazione della domanda è possibile consultare il sito
http://www.portaleimmigazione.it
EsclusioniIl permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nella valutazione di pericolosità dello straniero vengono in considerazione l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali, nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il Codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo.
Tali condanne quindi non sono più, come avveniva per il rilascio della carta di soggiorno, necessariamente ostative al riconoscimento dei tale status, ma vengono prese in considerazione nell’ambito di una valutazione più ampia che tiene anche conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che:
- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;-
- godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
I suddetti periodi di soggiorno sono comunque considerati utili ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ad eccezione dei periodi di soggiorno per motivi di carattere temporaneo ovvero per l’espletamento di funzioni diplomatiche o di rappresentanza degli Stati, i quali non andranno, pertanto, presi in considerazione.
L’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.
Facoltà collegate allo status di lungo soggiornante
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato.
Ai titolare di tale permesso è riconosciuto uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Si tratta di facoltà sostanzialmente analoghe a quelle già attribuite agli attuali titolari di carta di soggiorno, ovvero:
- la possibilità di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, e la piena libertà di circolazione con le sole limitazioni previste dalle leggi militari;
- la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
- la possibilità, sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale, di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in material sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la possibilità di partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Revoca ed espulsione
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato, oltre che nei casi di espulsione, quando nei confronti del suo titolare risulta:
- che lo ha acquistato in modo fraudolento;
- la sopravvenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- l’assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- l’esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell’Unione;
- l’assenza da sei anni dal territorio dello Stato.
Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi solo:
- per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
- nel caso in cui vengano applicate nei loro confronti misure di prevenzione personali.
Stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
Lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
- svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.300).
La richiesta di permesso di soggiorno può essere presentata entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale. Non è necessario che lo straniero sia in possesso di un visto di ingresso e si prescinde dall’effettiva residenza all’estero per il rilascio dell’eventuale nulla osta al lavoro.
Il rilascio del permesso è comunicato allo Stato membro che ha rilasciato il permesso per soggiornante di lungo periodo.
Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.
Anche per il familiare del titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione si prescinde dall’obbligo di visto e dall’effettiva residenza all’estero e lo stesso potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare.