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Ministero della solidarietà sociale

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CONTRATTO DI SOGGIORNO  
(Modello Q o R

L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione, prevede la necessità per lo straniero di stipulare un contratto di soggiorno al fine di poter ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno è stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero.Il contratto di soggiorno può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; è necessario per tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e domestico.    


Il contratto di soggiorno contiene, tra le altre cose, l'indicazione delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il livello di inquadramento, la retribuzione da corrispondere, il contratto collettivo di categoria di riferimento, nonché gli orari e la sede di lavoro.    


Il contratto di soggiorno contiene, inoltre, l'impegno da parte del datore di lavoro a:

  • dichiarare la sussistenza di un alloggio per il lavoratore e che tale alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
  • comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero. L'omissione di tale comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, il cui accertamento e irrogazione è di competenza del Prefetto.