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PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI GIÀ PRESENTI IN ITALIA CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO
( Modello Q o R) Oltre alle ordinarie comunicazioni ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio Inps, Inail, ecc…, al cui sito si rinvia per maggiori dettagli sulle procedure) ed ai centri per l'impiego (*), il datore di lavoro che intende assumere alla proprie dipendenze un lavoratore straniero è tenuto a: - Stipulare il contratto di soggiorno;
- Comunicare entro 5 giorno allo Sportello unico per l'immigrazione la data di inizio del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché l'eventuale trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto;
- Comunicare entro cinque giorni allo Sportello Unico la data di cessazione del rapporto di lavoro.
(*) La legge n. 296/06 (finanziaria per il 2007) ha previsto l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore al centro per l'impiego competente almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Sono nei casi di urgenza connesse ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Al centro per l'impiego vanno anche comunicate entro cinque giorni dall'evento, eventuali vicende modificative del rapporto di lavoro, quali la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, ecc. Va inoltre comunicata, sempre entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, la data di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine. Per maggiori informazioni sugli obblighi di comunicazione è possibile consultare la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 gennaio 2007.
La legge n. 296/06 ha anche abolito l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore extracomunitario entro le 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questore o Sindaco). Resta invece in vigore l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza nel caso in cui si ceda in proprietà o in godimento un immobile ad un cittadino extracomunitario, oppure gli si dia ospitalità o alloggio. Per questi casi resta in vigore, in caso di violazione, la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.
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