logo sito www.SolidarietaSociale.gov.it

Ministero della solidarietà sociale

home page di www.solidarietasociale.gov.it
TRADUTTORI E INTERPRETI  

(art. 27 lett. D)  

Procedura: in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato la richiesta deve essere effettuata dal datore di lavoro attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

Dovrà essere prodotto il titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o da ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti da parte dell'Ambasciata o Consolato competente.
 
In caso di ingresso per svolgere prestazioni di lavoro autonomo, lo straniero dovrà invece presentare la domanda per ottenere il visto di ingresso direttamente alla rappresentanza diplomatico – consolare del proprio Paese, allegando alla domanda la  certificazione, rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, attestante che il contratto d'opera o il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Dovrà, pertanto, essere sottoposto all'esame della DPL l'eventuale contratto di prestazione d'opera, di consulenza o di altro genere (ex. contratto a progetto) che si andrà a stipulare.

Per l'altra documentazione necessaria è possibile consultare il database visti del sito del Ministero degli Esteri.