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PERSONE PER SCAMBI DI GIOVANI O MOBILITA' O ALLA PARI  

Stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, devono svolgere in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari" (art. 27 lett. R). 

Procedura: il nulla osta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. 

Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio o di mobilità di giovani, il nulla osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Il nulla osta va richiesto allo Sportello Unico, attraverso la compilazione del modello N. La richiesta va presentata:

  • da un Azienda o Ente, in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di  attività di ricerca o di lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio;
  • da una persona fisica italiana o straniera regolarmente soggiornante non esercente attività imprenditoriale in caso di svolgimento di attività di lavoro "alla pari". In tal caso, secondo quanto stabilito dall'Accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari del 24.11.1969, le parti devono concordare per iscritto, preferibilmente prima che l'au pair lasci il proprio Paese, i reciproci diritti e doveri. Copia di tale contratto (vedi il testo del modello in inglese o francese) dovrà essere prodotta, su richiesta, allo Sportello Unico, che ne valuterà la regolarità ai fini del rilascio del nulla-osta.