LAVORATORI MARITTIMI
Lavoratori marittimi componenti l'equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera (
art. 27 lett. H).
Procedura: Per gli stranieri dipendenti da società estere destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessario il nulla osta al lavoro.
I visti d'ingresso sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri (per la documentazione necessaria è possibile consultare il
database visti sul sito del Ministero degli Esteri).
Tali visti consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale.
In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.