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Ministero della solidarietà sociale

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LAVORATORI OCCUPATI PRESSO CIRCHI O SPETTACOLI
VIAGGIANTI  ALL'ESTERO
PERSONALE ARTISTICO E TECNICO PER SPETTACOLI LIRICI, TEATRALI, CONCERTISTICI O DI BALLETTO 
BALLERINI, ARTISTI E MUSICISTI DA IMPIEGARE PRESSO LOCALI DI INTRATTENIMENTO O DA ENTI TEATRALI O CINEMATOGRAFICI O IMPRESE RADIOFONICHE O TELEVISIVE, NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI O FOLCLORISTICHE    

(art. 27 lett. L-M-N-O)  

Procedura: Il nulla osta allavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo – Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione II, allegando la documentazione elencata nella modulistica stessa.

Il nulla osta è concesso per un periodi iniziale non superiore a dodici mesi (salvo proroga).
Per gli artisti da impiegare presso locali notturni o presso circhi e spettacoli viaggianti, il rilascio del visto di ingresso è, altresì, subordinato alla certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni sanitarie pubbliche locali, attestante l'assenza di malattie infettive e contagiose  

In caso di lavoro artistico autonomo le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano i visti di ingresso al di fuori delle quote solo per ingressi di breve durata (inferiori a 90 giorni) e con il vincolo di svolgere attività per un produttore o committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. Per la documentazione da allegare alla domanda di visto è possibile consultare il database visti sul sito del Ministero degli Esteri.