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Ministero della solidarietà sociale

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INFERMIERI PROFESSIONALI  

Infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (art. 27 lett. R-BIS).
 
Deve trattarsi di infermieri dotati dello specifico titoli riconosciuto dal Ministero della Salute. La procedura di riconoscimento del titolo (analiticamente descritta nella circolare 12 aprile 2000 del Ministero della Salute) deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all'assunzione dall'estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia.
Al fine del riconoscimento viene valutato non solo il diploma posseduto, ma anche il  curriculum di studi, in quanto oltre al titolo dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monteore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.
Ottenuto il riconoscimento del titolo, il percorso si conclude con l'iscrizione all'Albo professionale, previa verifica, a cura del competente ordine professionale, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Procedura: il nulla osta lavoro va richiesto allo Sportello Unico sull'immigrazione, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
Soggetti legittimati all'assunzione sono: 

- le strutture sanitarie sia pubbliche che private; 

- le agenzie di somministrazione di lavoro (ex società di fornitura di lavoro temporaneo);  

- le società cooperative, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.